Separazioni-divorzi civili

Servizio attivo

Servizio per separazione e divorzi civili


A chi è rivolto

La possibilità di usufruire del servizio, si applica alle coppie che in comune:

  • non abbiano figli minori;
  • non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
  • non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n. 104/1992);
  • non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
  • raggiungano l'accordo senza nessuna clausola contenente “patti di trasferimento patrimoniale” produttivi di effetti traslativi di diritti reali (es: l'uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell'abitazione).

 

Sono ammessi rapporto obbligatori che non producono effetti traslativi (es: obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia in caso di separazione [c.d. assegno divorzile]. Non è ammessa la previsione della corresponsione, in un'unica soluzione dell'assegno periodico di divorzio [c.d. liquidazione una tantum)].

In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l'assistenza di almeno un avvocato per parte.

Descrizione

L'11 dicembre 2014 è entrata i vigore la norma che permette di separarsi , divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o di divorzio, in materia consensuale, senza rivolgersi ad avvocati e al tribunale.

Come fare

I coniugi devono inviare una richiesta al Comune relativo, allegando lo stato di famiglia, l’atto di matrimonio, il certificato e copia del codice fiscale. Ambo le parti hanno facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato.

La pratica può essere svolta:

  • nel Comune di residenza di entrambi o di uno dei coniugi;
  • nel Comune in cui si è svolto il matrimonio;
  • nel Comune di trascrizione dell’atto di matrimonio.

Cosa serve

La richiesta di divorzio/separazione deve essere corredata dai seguenti documenti:

  • documenti di identità in corso di validità di entrambi le parti;
  • dichiarazione sostitutiva di certificazioni per separazioni e divorzi da parte di entrambe le parti;
  • sentenza di separazione (in caso di divorzio);
  • precedente accordo (in caso di modifica delle precedenti condizioni);
  • dichiarazione sostitutiva di certificazioni relativa ai figli (solo in caso di presenza di figli maggiorenni ed economicamente indipendenti).

Cosa si ottiene

La separazione comporta la cessazione di doveri di coabitazione e di fedeltà pur rimanendo ancora sposati per legge, con il divorzio, invece, si ottiene lo scioglimento definitivo del matrimonio. 

Tempi e scadenze

Nei casi di separazione e divorzio, l'efficacia si avrà con la conferma dell'accordo, non prima di 30 giorni dalla firma dell'accordo.  Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell'accordo.
Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l'accordo è immediatamente efficace.

Per validare l’accordo, è necessario che i coniugi si ripresentino davanti all’ufficiale di Stato Civile (non prima di 30 giorni dalla redazione dell’atto) per confermarlo. L’ufficiale stesso comunicherà la data di conferma, da cui poi decorreranno gli effetti giuridici.

La separazione consensuale ha una durata di 6 mesi, decorsi i quali è possibile procedere con la pratica di divorzio. Tale tempistica può non essere osservata solo in alcuni limitati e specifici casi, come situazioni di particolare gravità e che escludono qualsiasi possibilità di riconciliazione.

l giorno dell'accordo, l'Ufficiale di Stato Civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni pattuite. Compilato e sottoscritto l'accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.

Quanto costa

Il conferimento della quota relativa ai diritti da versare all’Ufficio di Stato Civile (€16,00), è dovuto al fatto che si può ottenere il divorzio in Comune anche senza un avvocato divorzista.

Accedi al servizio

Rivolgersi all'Ufficiale di Stato Civile per chiedere informazioni sulla documentazione occorrente, sottoscrivendo successivamente, da parte di entrambi i coniugi, specifico modulo per conferire dati per l'acquisizione dei documenti.
Acquisiti i documenti necessari, l'Ufficiale di Stato Civile fisserà un appuntamento per sottoscrivere l'accordo.

Il giorno dell'accordo, l'Ufficiale di Stato Civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni pattuite. Compilato e sottoscritto l'accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.


Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all'Ufficiale di Stato Civile per confermare l'accordo.
La mancata comparizione nel giorno concordato, senza giustificato motivo, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell'accordo.

Prenota un appuntamento e presentati presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

Nei casi di separazione e divorzio, l'efficacia si avrà con la conferma dell'accordo, non prima di 30 giorni dalla firma dell'accordo.  Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell'accordo.
Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l'accordo è immediatamente efficace.

Condizioni di servizio

La mancata comparizione dei coniugi in data di validazione dell’accordo, avrà immediato esito negativo sullo stesso.

In sede di conferma non è possibile modificare l’accordo.

Inoltre è necessario che le parti coinvolte arrivino al raggiungimento dell'accordo senza nessuna clausola contenente "patti di trasferimento patrimoniale" produttivi di effetti traslativi di diritti reali (es: l'uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell'abitazione).

Contatti

Ultimo aggiornamento: 16-05-2024

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